Tutte le controversie possono essere risolte in sede di mediazione, senza ricorrere al Giudice, in tempi rapidi (massimo tre mesi) e a costi contenuti con accordi vincolanti ex lege.

L’avvocato Roberto De Stefano – socio fondatore di un noto Organismo di Mediazione della Capitale – dal 2010 è mediatore professionista in materia civile e commerciale con specializzazione certificata nel settore del consumo, condominio, della responsabilità medica e dell’infortunistica stradale.

Lo studio Legale De Stefano mette quindi a disposizione dei propri clienti l’esperienza maturata negli anni in materia di mediazione per gestire in maniera efficace ogni controversia e tutelare al meglio i diritti ed interessi dei propri assistiti.

 

♦ SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

Sono dovute in misura fissa:

– 48,80 euro (i.v.a. inclusa) per le liti di valore fino a euro 250.000,00

– 97,60 euro (i.v.a. inclusa) per le liti di valore superiore a euro 250.000,00

(+ eventuali spese postali di convocazione a carico di parte istante).

Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione alla procedura di mediazione.

 

♦ COMPENSI DELL’ORGANISMO

Nella prima fase: incontro di programmazione. Se la parte invitata alla mediazione non si presenta, o nel caso in cui all’esito dell’incontro di programmazione le parti decidano di non proseguire nella mediazione, nessun compenso è dovuto all’Organismo (comma 5-bis dell’art. 17 del DLgs 28/2010)

Nelle successive fasi: svolgimento della mediazione. Qualora le parti decidano di proseguire nella procedura di mediazione, le spese dovute da ciascuna parte sono quelle riportate nelle “tariffe” allegate al D.Lgs 28/2010 o in quelle applicate dall’Organsismo di Mediazione, e sono determinate in base al valore della controversia.

In caso di successo della mediazione: è dovuta per legge la maggiorazione + 25%

Controlli il risultato

Nella mediazione sono le parti a stabilire i contenuti dell’accordo. Nel processo, invece, è il giudice, che impone una sentenza che può essere anche a te contraria.

 

La mediazione non comporta nessun rischio

Puoi decidere, in qualsiasi momento della Mediazione, di non accettare le proposte della tua controparte ed iniziare il processo di fronte ad un Giudice.

 

Efficacia esecutiva

L’accordo raggiunto è titolo esecutivo. Nel caso la tua controparte non rispetti l’accordo puoi attivare subito la procedura esecutiva.

 

Riservatezza

Le parti ed il mediatore devono mantenere il segreto su tutte le informazioni rivelate nel corso della intera procedura, anche in un eventuale futuro giudizio.

 

Durata

La mediazione non dura più di 90 giorni dal deposito della domanda.

 

Velocità

Il primo incontro è fissato entro trenta giorni e tutti gli altri sono concordati con le parti.

 

Costi trasparenti

I costo della procedura è unico ed è da te conosciuto prima dell’inizio della mediazione.

 

Credito di imposta

Tutto ciò che spendi per partecipare alla mediazione, lo recuperi a fine anno con un credito d’imposta fino a 500 euro, che puoi inserire nella dichiarazione dei redditi (esempio: se dovessi versare allo Stato € 1.100 di tasse, ne verserai solo 600). In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è sino a 250 euro.

 

Esenzione dall’imposta di registro fino a 4.500 euro

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti della mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo soggetto a registrazione è esente dall’imposta di registro fino ad un valore di € 50.000. Se il valore dell’accordo supera € 50.000 l’imposta è dovuta solo sugli importi eccedenti (es. se vi accordate per la cessione di un bene immobile del valore di € 90.000, l’imposta dovuta è calcolata solo su € 40.000 (90 meno 50).

Con il Decreto numero 47 del 2018 sono stati pubblicati i parametri forensi per la partecipazione dell’avvocato alle procedure di mediazione. Gli onorari, come sempre, variano in relazione al valore della controversia. Ecco la tabella riassuntiva:Mediazione Civile

Gli avvocati De Stefano sono comunque soliti concordare preventivamente il compenso per l’attività da svolgere in mediazione, e le relative modalità di pagamento, con la sottoscrizione di un contratto con il Cliente (ai sensi del nuovo codice deontologico forense).

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Onorari concordati con il cliente

Il Compenso per l’attività svolta e le sue modalità di pagamento vengono preventivamente concordate con il Cliente con sottoscrizione del relativo contratto (ai sensi del nuovo codice deontologico forense).